L’ex sindaco di Calatabiano (Catania) Giuseppe Intelisano, l’ex presidente del Consiglio comunale Rosaria Filippa Messina, e gli ex consiglieri comunali Vincenzo Massimiliano Ponturo, Francesca Del Popolo, Letterio Miano, Mario Liborio Corica e Antonio Filippo Petralia possono candidarsi a qualsiasi elezione futura, perché il Tribunale di Catania dichiara “l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di incandidabilità” (come sancito dall’ex articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali).

Lo ha stabilito con un decreto la prima sezione civile del Tribunale di Catania composta dal presidente Massimo Escher e dai giudici Maria Rosaria Acagnino e Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta. Il provvedimento prende le mosse dalla decisione del Ministero dell’Interno che il 30 novembre 2021 inoltrava copia del decreto del Presidente della Reppubblica (18 ottobre 2012) “con cui era stato adottato lo scioglimento del Comune di Calatabiano, unitamente alla copia della proposta di scioglimento redatta dal  Ministro dell’Interno ed alla relazione del Prefetto di Catania”

Il Tribunale, si legge, “ritiene che non sussistano in realtà elementi di sorta idonei a supportare l’eventuale sanctio della incandidabilità in capo a tutti i soggetti meramente individuati ab origine” e che questo “sia venuta meno nei confronti degli stessi”.

Nel provvedimento di 27 pagine, la Corte distingue la posizione degli ex coinsiglieri comunali rispetto a quella dell’ex primo cittadino e dell’ex presidente del Consiglio, pur arrivando alla fine ad un’unica decisione. Per Ponturo, Del Popolo, Miano, Corica e Petralia i giudici scrivono che “non sussiste invero agli atti del processo nemmeno effettiva e concreta prospettazione di elementi significativi e significanti”.

Con riferimento a Petralia, i magistrati catanesi puntualizzano intanto che si tratta di “consigliere di minoranza, anziché di maggioranza”, e poi che “in realtà l’Amministrazione dell’Interno ha espressamente affermato che lo stesso annovera diverse segnalazioni risalenti nel tempo per reati contro la pubblica amministrazione (per lo più calunnia e abuso ed omissione di atti d’ufficio), e che è vero – secondo il Collegio giudicante – che Petralia è “cognato di Emanuele Todaro, pluripregiudicato per reati in materia di materia stupefacenti (sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale e, pur non avendo vincoli associativi accertati con il clan Cintorino, è stato talvolta notato assieme ai suoi affiliati)”. E tuttavia, fa notare la Corte, questi elementi “enunciati non configurano affatto quei ‘concreti, univoci e rilevanti elementi’ della  ‘colpa dello stesso amministratore nell’avere determinato o concorso significativamente  a determinare una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali, come richiesto dalla giurisprudenza”.

Stesso criterio il Tribunale ha adottato nel giudicare la condotta dell’ex sindaco Intelisano e dell’ex presidente del civico consesso, Messina. Nei confronti di quest’ultima addirittura dice che “assolutamente non esiste e non è stata nemmeno effettivamente dedotta nonché provata dall’Amministrazione dell’Interno la colpa della stessa”.

“Non c’è dubbio – si legge nel decreto del Tribunale di Catania – che per l’irrogazione della sanzione di incandidabilità occorre la configurabilità di una personale individuata responsabilità nella realizzazione delle condotte tali da determinare lo scioglimento”. In altre parole, viene spiegato che “è sufficiente che sussista, per colpa dello stesso amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali”.

“Questo – si legge ancora nel provvedimento del Tribunale etneo – è fin troppo evidente nel disegno interpretativo della Suprema Corte, che non appare operazione possibile”.

In merito ad Intelisano, il Collegio giudicante pur facendo configurare delle conoscenze con determinati personaggi, esclude l’incandidabilità dello stesso. Perché? Intelisano, scrive la Corte, è “un soggetto assolto con formula piena dal delitto di concorso esterno in associazione mafiosa e di scambio di voti ed indi oggetto di risarcimento per ingiusta detenzione. Ecco perché per i magistrati della seconda sezione civile del Tribunale di Catania, non è opportuno fare “rientrare dalla finestra della incandidabilità ciò che è uscito dalla porta della piena assoluzione”.

Nella foto: l’ex sindaco di Calatabiano (Catania), Giuseppe Intelisano 

Luciano Mirone