Lo scorso 27 novembre il Consiglio amministrativo regionale (Cga) di Palermo ha pubblicato la sentenza che pubblichiamo e che riguarda una mega cementificazione su un’area di oltre 60mila metri quadrati in territorio di Belpasso: si tratta della controversa vicenda di contrada Peschiera (iniziata nel 2008 con l’Amministrazione guidata dall’ex sindaco Alfio Papale, oggi deputato regionale) su cui viene apposto un altro punto fermo verso la prevedibile colata di cemento che in futuro potrebbe coprire un territorio utilizzato da secoli per l’agricoltura. Per dovere nei confronti dei nostri lettori pubblichiamo intanto l’atto integrale affinché possano farsi un’idea del fatto. Nei prossimi giorni avvieremo un dibattito con diversi esponenti del mondo politico, professionale e della Società civile, in modo da spiegare in maniera più semplice e compiuta l’intera questione.

Terreno agricolo in territorio di Belpasso. Sopra: un agrumeto nello stesso territorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 813 del 2016, proposto dalla Alis Immobiliare Cta s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Rossitto, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova 76;

contro

Parco Mediterraneo s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Gaetano Pacchiarotti e Ignazio Scardina, con domicilio eletto presso lo studio di questo secondo in Palermo, via Rodi 1;
Comune di Belpasso, non costituito in giudizio;
Regione Sicilia – Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Palermo, via De Gasperi 81;

sul ricorso numero di registro generale 781 del 2016, proposto dal Comune di Belpasso, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso lo studio Daniela Macaluso in Palermo, via G. Ventura 1;

contro

Società Parco Mediterraneo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata, difesa e domiciliata come sopra;
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato, difeso e domiciliato come sopra;
Alis Immobiliare Cta s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata, difesa e domiciliata come sopra;
Consorzio Generale Etnapolis, non costituito in giudizio;

per la riforma

entrambi i ricorsi:

della sentenza del T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania, Sez. I, n. 162/2016, resa tra le parti, concernente riclassificazione di area secondo indice di pericolosità idraulica e rischio idraulico, nonché diniego di proroga del termine di ultimazione dei lavori.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.r.l. Parco Mediterraneo, dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia e della Alis Immobiliare Cta s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza non definitiva 29 maggio 2017, n. 251;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Mario Fallica su delega di Gianluca Rossitto, Ignazio Scardina, Elio Guarnaccia su delega di Andrea Scuderi, e l’avv. dello Stato Quiligotti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 Il Comune di Belpasso il 21 maggio 2008 rilasciava alla s.r.l. Parco Mediterraneo la concessione edilizia n. 195/2008, che assentiva la realizzazione di un centro per lo stoccaggio temporaneo delle merci e il loro successivo smistamento ai punti di rivendita: tanto a seguito del positivo svolgimento della procedura prevista dall’articolo 5 del d.P.R. n. 447/1998 (trasfuso nell’articolo 8 del d.P.R. n. 160/2010, e recepito in Sicilia con la L.R. n. 10/2000 e successive modificazioni), con la quale era stata approvata una variante al P.R.G. per consentire la realizzazione del complesso edilizio-industriale, denominato “Centro di logistica mediterraneo”.

La sottostante convenzione sottoscritta tra il Comune e la società prevedeva che i lavori di realizzazione del centro sarebbero dovuti essere conclusi entro cinque anni dal loro avvio, salvo proroghe preventivamente autorizzate dall’Amministrazione comunale, e comunque entro il limite massimo di dieci anni dallo stesso inizio; in mancanza, la variante urbanistica avrebbe dovuto considerarsi decaduta, e l’area interessata avrebbe riacquistato l’originaria destinazione urbanistica.

Il successivo 21 giugno 2013, approssimandosi la prima scadenza del predetto termine quinquennale (2 luglio 2013), la società Parco Mediterraneo (di seguito, la PARCO MEDITERRANEO) presentava un’istanza di proroga di cinque anni del termine previsto per l’ultimazione dei lavori, rappresentando di aver realizzato le opere di urbanizzazione previste in progetto, per l’ammontare di euro 839.000 circa, ma di aver incontrato difficoltà nel reperire gli ulteriori fondi da investire a causa della crisi economica in cui versava il Paese.

L’istanza veniva riscontrata dal dirigente del Settore Urbanistica del Comune con un parere favorevole del 28 giugno 2013, cui faceva seguito l’invio di una conforme proposta al Consiglio comunale affinché questo si pronunciasse sulla questione. L’organo consiliare nella seduta del 25 novembre 2013 disponeva però la restituzione degli atti al dirigente autore della proposta, rilevando come la decisione sull’istanza di proroga configurasse un atto di natura gestionale, come tale non spettante all’organo d’indirizzo politico.

Lo stesso Consiglio comunale, tuttavia, nella successiva seduta del 9 dicembre 2013, proprio con riferimento al sito dell’iniziativa della PARCO MEDITERRANEO approvava l’atto d’indirizzo n. 85, avente a oggetto l’esame della mozione “Contrada Peschiera: no alla nascita di nuovi centri commerciali e logistici – atto di indirizzo”, con il quale aveva inteso “riclassificare l’area secondo l’indice di pericolosità idraulica P2 e rischio idraulico R3 al fine di impedire il sorgere di nuove costruzioni”.

2 Da qui il ricorso al T.A.R. per la Sicilia – Sezione di Catania della società interessata, che domandava:

– l’annullamento della deliberazione consiliare n. 85 del 9 dicembre 2013, avente appunto a oggetto la “riclassificazione dell’area secondo l’indice di pericolosita’ idraulica P2 e rischio idraulico R3 al fine di impedire il sorgere di nuove costruzioni: mozione Contrada Peschiera, no alla nascita di nuovi centri commerciali e logistici – atto d’indirizzo”;

– l’accertamento della proroga ex lege del termine di ultimazione dei lavori assentiti, o quantomeno dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla propria istanza del 21 giugno 2013 di proroga del medesimo termine;

– in subordine, l’accertamento della fondatezza della propria pretesa di ottenere la proroga richiesta;

– infine, il risarcimento dei danni subìti per effetto dell’attività illegittima posta in essere dall’Amministrazione comunale.

A fondamento del ricorso la società deduceva i seguenti vizi:

1) nullità della delibera consiliare per difetto di attribuzione, atteso che le modifiche al P.A.I. per l’asserita esistenza di rischio e pericolosità idraulica spettavano alla Regione ai sensi dell’articolo 130 della L.R. n. 6/2001;

2) ulteriore forma d’incompetenza consiliare, dal momento che la delibera interferiva sulla competenza del dirigente del Settore Urbanistica a pronunciarsi sulla richiesta di proroga del termine;

3) violazione dell’articolo 30, commi 3 e 3 bis, del d.l. n. 69/2013, nella parte in cui questi prevedevano la proroga automatica delle concessioni edilizie e dei termini di validità delle convenzioni urbanistiche antecedenti l’entrata in vigore dello stesso decreto legge;

4) a) difetto di motivazione su ogni aspetto tecnico che potesse giustificare la proposta riclassificazione dell’area nell’ambito del P.A.I.; b) eccesso di potere per sviamento insito nel fatto che la riclassificazione proposta era funzionale al solo scopo di ostacolare la realizzazione di una determinata opera; c) inapplicabilità del contestato atto d’indirizzo all’attività edilizia della ricorrente: il primo avrebbe potuto, al limite, condizionare la futura pianificazione territoriale, ma non anche incidere su una convenzione urbanistica già esistente, che avrebbe potuto essere modificata o revocata solo attraverso un atto di autotutela; d) contraddizione ingiustificata tra la delibera in contestazione e la precedente scelta dell’Amministrazione di consentire la realizzazione dell’impianto produttivo; e) incoerenza della motivazione della stessa delibera, contraria al sorgere di nuovi centri commerciali e logistici, rispetto al progetto della ricorrente, che riguardava invece un centro di deposito temporaneo di merci;

5) avvenuta formazione tacita, ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 10/1991, dell’assenso comunale alla proroga del termine di completamento dei lavori.

Il Comune di Belpasso si costituiva in giudizio in resistenza al ricorso eccependo preliminarmente la sua inammissibilità per carenza d’interesse: nessuna lesione poteva ritenersi apportata alla sfera della ricorrente per effetto di un atto dalla natura meramente programmatica e d’indirizzo politico, scevro di determinazioni di dettaglio o esecutive.

Nel merito l’Ente dedudeva l’inapplicabilità dell’istituto del silenzio-assenso ex art. 23 della L.R. 10/1991, venendo in rilievo l’esercizio di poteri discrezionali in ordine alla valutazione delle condizioni per concedere la proroga.

Al ricorso resisteva altresì la Alis immobiliare CTA s.p.a., titolare del centro commerciale “Etnapolis” situato nelle vicinanze dell’area in rilievo.

La medesima, oltre a chiedere il rigetto del ricorso, esperiva a sua volta un ricorso incidentale avverso:

a) i provvedimenti con i quali era stata originariamente valutata l’insussistenza di aree sufficienti per realizzare un intervento come quello progettato dalla PARCO MEDITERRANEO, era stata approvata la relativa variante urbanistica e, infine, rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 447/1998;

b) la concessione urbanistica e la concessione edilizia accordate nel 2008 alla ricorrente;

c) il parere favorevole espresso dal dirigente comunale in data 28 giugno 2014 ai fini della concessione della proroga;

d) la proposta inviata dal medesimo dirigente al Consiglio comunale affinché questo prendesse atto della sussistenza delle condizioni per la proroga.

Resisteva infine al ricorso anche l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, sostenendo la legittimità degli atti impugnati.

La PARCO MEDITERRANEO eccepiva allora per parte sua l’inammissibilità e la tardività del ricorso incidentale, in quanto:

a) proposto da un soggetto che non poteva subire alcun pregiudizio dall’esecuzione dell’intervento, data la notevole distanza (circa 16 km) del medesimo dal centro commerciale del primo, e stante la diversità esistente tra la struttura della controinteressata (un vero e proprio centro commerciale) e quella, invece, oggetto di controversia, la quale era finalizzata a fornire servizi alle imprese (vale a dire magazzinaggio, trasporto, stoccaggio, movimentazione dei materiali, imballaggio di protezione delle merci, gestione delle scorte e degli ordini e assistenza ai clienti);

b) teso a impugnare atti diversi da quelli oggetto dell’impugnativa principale, e nemmeno strettamente connessi ad essi;

c) tardivamente proposto rispetto alla pubblicazione, ormai remota, degli atti impugnati costituiti dalla proposta di variante allo strumento urbanistico e dalla relativa approvazione, deliberata dal Consiglio comunale il 27 marzo 2008.

3 All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale adìto con la sentenza n. 162/2016 in epigrafe così statuiva:

a) dichiarava il ricorso incidentale tardivo nella parte avversativa degli atti della pregressa procedura ex art. 5 del d.P.R. n. 447/1998, e invece inammissibile nella parte concernente il parere favorevole e la proposta adottati dal dirigente del Comune di Belpasso, in quanto meri atti endoprocedimentali;

b) dichiarava il ricorso principale inammissibile per carenza d’interesse per quanto avversativo della delibera n. 85/2013;

c) accoglieva lo stesso gravame principale nella parte concernente l’esito dell’istanza di proroga del termine per l’ultimazione dei lavori, sotto il profilo della spettanza ex lege della proroga stessa in forza dell’art. 30, comma 3 bis, del d.l. n. 69/2013;

c) rigettava la domanda risarcitoria della PARCO MEDITERRANEO.

4 Seguiva la proposizione avverso tale decisione dei presenti due appelli da parte del Comune di Belpasso e della soc. Alis immobiliare CTA (nel prosieguo, la ALIS).

I due appelli investivano:

– entrambi, il capo della sentenza che aveva accolto il ricorso principale;

– il secondo appello, anche il capo della sentenza che aveva giudicato parzialmente tardivo il ricorso incidentale, il quale negli stessi limiti veniva riproposto.

L’originaria ricorrente resisteva a entrambi gli appelli.

La PARCO MEDITERRANEO proponeva, inoltre, appello incidentale avverso la stessa sentenza con riferimento al capo di decisione che aveva respinto la propria domanda risarcitoria, la quale veniva riproposta: la società instava, cioè, affinché, in caso di accoglimento dell’appello della ALIS nella parte tesa a coltivare il pregresso ricorso incidentale, anche tale domanda risarcitoria venisse accolta.

La ALIS si costituiva anche nel giudizio d’appello proposto dal Comune, chiedendo l’accoglimento dell’impugnativa dell’Amministrazione.

In ambedue gli appelli si costituiva altresì l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

Questo Consiglio con ordinanza del 28 settembre – 3 ottobre 2016 respingeva le domande cautelari proposte dagli appellanti.

La PARCO MEDITERRANEO con successiva memoria ribadiva e sviluppava ulteriormente le proprie tesi.

Il Comune di Belpasso presentava uno scritto di replica.

Alla pubblica udienza del 13 aprile 2017 gli appelli venivano una prima volta trattenuti in decisione.

5 Questo Consiglio con la propria sentenza parziale 29 maggio 2017, n. 251, riuniti gli appelli, dava preliminarmente atto che la sentenza in epigrafe non aveva formato oggetto d’appello, rispettivamente, né nella parte in cui il T.A.R. aveva dichiarato il ricorso principale inammissibile per carenza d’interesse, là dove proposto contro la deliberazione consiliare n. 85/2013, né nella parte in cui lo stesso aveva giudicato inammissibile il ricorso incidentale per quanto concernente il parere favorevole e la proposta adottati dal dirigente comunale di Belpasso, valutati quali meri atti endoprocedimentali.

Con riferimento ai capi appena detti veniva pertanto osservato che la sentenza del Tribunale risultava già diventata definitiva per difetto d’impugnativa.

Tanto premesso, con la stessa decisione il Consiglio:

– respingeva l’appello n. 813/2016 nei limiti in cui con esso veniva riproposto l’originario ricorso incidentale;

– dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda risarcitoria riproposta dalla s.r.l. Parco Mediterraneo mediante il suo appello incidentale;

– accoglieva per quanto di ragione i due appelli principali, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingeva il ricorso introduttivo di primo grado sotto il profilo che il T.A.R. aveva invece accolto.

6 Tutto ciò posto, il Consiglio, rimanendo da vagliare le sole ulteriori domande dell’originaria ricorrente concernenti la sua richiesta di proroga (ricorso introduttivo, pagg. 20 – 22) finite assorbite dal T.A.R. ma in questa sede riproposte, disponeva in proposito incombenti a carico del Comune di Belpasso, osservando quanto segue.

“Con la prima delle due (domande), logicamente preliminare, la PARCO MEDITERRANEO ha allegato l’avvenuta formazione tacita, ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 10/1991, dell’assenso comunale alla proroga del termine di completamento dei lavori.

La norma posta a base del silenzio-assenso che viene così invocato dispone che “Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni”. Essa è stata riformulata in questi termini dall’articolo 6 della L.R. n. 5 del 5 aprile 2011, e pertanto si presenta idonea a recepire l’art. 20 della legge n. 241/1990 nel testo modificato dalla legge n. 69/2009.

La rilevanza di questo thema decidendum residuo e la complessità della vicenda intercorsa inducono il Collegio ad acquisire, in proposito, dei chiarimenti dall’Amministrazione comunale.

Questa dovrà far pervenire al Consiglio una relazione a firma del Segretario comunale p.t. in cui dovranno essere con precisione indicati tutti gli atti comunicati a suo tempo dall’Amministrazione alla s.r.l. Parco Mediterraneo e suscettibili di essere riferiti alla richiesta di proroga presentata da questa seconda nel giugno del 2013.

Di ciascuno degli atti indicati dovrà essere allegata copia autentica, e documentata la data di trasmissione alla società.

La relazione di chiarimenti dovrà altresì precisare se nelle more del giudizio siano sopravvenuti provvedimenti (eventualmente, anche a seguito della delibera consiliare n. 85/2013) atti a incidere sul regime dell’area oggetto della convenzione sottoscritta inter partes nel 2008, i quali in caso affermativo dovranno essere parimenti allegati alla relazione stessa.”

7 Il Comune di Belpasso ottemperava all’incombente con relazione pervenuta il 1° settembre 2017.

Nel prosieguo del giudizio, tale Amministrazione depositava anche una successiva memoria con la quale obiettava alle residue domande avversarie, in sintesi, che:

– il motivo dell’originario ricorso riflettente l’avvenuta formazione tacita dell’assenso comunale alla proroga del termine di completamento dei lavori non era stato riproposto in appello;

– l’istituto del silenzio-assenso nella fattispecie non sarebbe stato applicabile, in considerazione della natura discrezionale della determinazione richiesta all’Amministrazione;

– in concreto, in ogni caso, il silenzio-assenso non si sarebbe potuto formare, in quanto la fitta corrispondenza intercorsa tra le parti avrebbe reiteratamente interrotto il termine per la conclusione del procedimento;

– la discrezionalità già evidenziata avrebbe, infine, parimenti impedito di accogliere la domanda della società di accertare la fondatezza della sua pretesa all’ottenimento della proroga.

La PARCO MEDITERRANEO, dal canto suo, insisteva sulle proprie due domande subordinate allegandone la fondatezza e concludendo per l’accoglimento del proprio originario gravame sotto i relativi profili.

Le due parti depositavano, infine, degli scritti di replica.

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2017 la causa è stata trattenuta definitivamente in decisione.

8 Le domande subordinate della PARCO MEDITERRANEO sulle quali rimane da decidere, tese all’accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di proroga del termine di completamento dei lavori, e comunque della fondatezza della pretesa sostanziale alla proroga stessa ai sensi dell’art. 31 comma 3 C.P.A., risultano fondate.

8a Priva di pregio è l’obiezione comunale secondo la quale il motivo dell’originario ricorso sull’avvenuta formazione tacita dell’assenso alla proroga non sarebbe stato riproposto in appello. Ciò si è verificato, invero, attraverso le memorie della società interessata depositate nei due giudizi d’appello, soggetti a riunione obbligatoria ex art. 96 C.P.A., il giorno 2 e –soprattutto- 23 settembre del 2016 (e confermate in parte qua il 13 marzo 2017), memorie che hanno appunto ripreso e sottoposto a questo Consiglio le due censure rimaste assorbite dalla decisione di prime cure.

Come noto, infatti, per i motivi d’impugnazione di primo grado finiti assorbiti l’art. 101, comma 2, C.P.A. stabilisce che “Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello o, per le parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio”. L’art. 46 dello stesso Codice fissa, inoltre, quale termine per la costituzione in giudizio delle parti intimate quello “di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso”. E tale termine nella fattispecie era ancora pendente quando le due menzionate memorie sono state presentate, atteso che i due appelli in epigrafe erano stati notificati alla PARCO MEDITERRANEO solo il 15 e 18 luglio dello stesso anno, poco prima della sospensione feriale.

8b Infondata è anche l’obiezione che l’istituto del silenzio-assenso non sarebbe stato applicabile in considerazione della natura discrezionale della proroga richiesta all’Amministrazione.

L’art. 23 della L.R. n. 10/1991, la norma a base del silenzio-assenso invocato dall’originaria ricorrente, dispone che “Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni”: e poiché questa formulazione legislativa è stata introdotta dall’art. 6 della L.R. n. 5 del 5 aprile 2011, essa si presenta idonea a recepire l’art. 20 della legge n. 241/1990 quantomeno nel suo testo modificato con l’avvento della legge n. 69/2009.

Occorre però subito ricordare che l’art. 20 della legge n. 241/1990 già a partire dalla riformulazione operata con il d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha introdotto il silenzio-assenso quale regola procedimentale generale (cfr. C.d.S., Ad.Pl., 27 luglio 2016, n. 17; sez. VI, 15 settembre 2011, n. 5144), con la conseguenza, quindi, che da allora nei procedimenti amministrativi a istanza di parte vige proprio il principio del silenzio – assenso.

Il carattere generale di questa regola è suffragato dalla circostanza che non vi è alcun punto dell’articolo 20 della legge n. 241 che possa giustificare l’idea che l’applicabilità dell’istituto possa essere esclusa a priori e in termini generali per il solo fatto che la singola istanza sia correlata a profili di discrezionalità amministrativa. La contemplazione delle singole eccezioni per materia elencate dal comma 4 dell’articolo (“Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico …” ecc.) conferma, anzi, proprio il contrario: ciò che esclude l’operatività del silenzio – assenso non è la discrezionalità amministrativa in quanto tale, bensì la presenza di uno degli interessi sensibili indicati dallo stesso comma 4.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha osservato, del resto, che “non si rinviene … una indicazione della giurisprudenza costituzionale in senso preclusivo alla possibilità per il legislatore ordinario statale di dotarsi dello strumento di semplificazione procedimentale rappresentato dal silenzio-assenso anche in materia ambientale, purché nei limiti chiariti nelle pronunce della Corte Costituzionale prima segnalate (laddove, cioè si tratti di valutazioni di tasso di discrezionalità non elevatissimo)” (sentenza n. 17/2016 cit.; v. in argomento altresì C.d.S., sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3047).

Da quanto esposto si desume, dunque, che anche l’obiezione tesa a escludere l’applicabilità al caso in esame dell’istituto del silenzio-assenso in nome della discrezionalità della proroga richiesta deve essere disattesa.

8c Il Collegio, una volta superate queste obiezioni comunali di principio, deve parimenti respingere quella per cui in concreto il silenzio-assenso, in ogni caso, non si sarebbe formato.

La domanda della società di proroga del termine quinquennale di ultimazione dei lavori presentata il 21 giugno 2013 ha avuto dagli organi comunali i seguenti, inconcludenti riscontri:

– la proposta dirigenziale del 19 settembre 2013 di una deliberazione consiliare di proroga, recante in allegato il parere dell’Ufficio tecnico del 28 giugno 2013 pure favorevole al riconoscimento della proroga stessa: tale parere è stato trasmesso alla società istante unitamente a notizia della proposta il 4 ottobre 2013, ossia oltre cento giorni dopo la richiesta del privato;

– l’ancora successiva deliberazione consiliare 25 novembre 2016 n. 76, con la quale veniva rilevato come la decisione sull’istanza di proroga configurasse un atto di natura gestionale, come tale non spettante all’organo d’indirizzo politico bensì al dirigente.

Il procedimento promosso dal privato, quindi, non è mai stato formalmente concluso, neppure con un diniego della proroga richiesta.

Quel che in questa sede più conta, però, è che nessuno degli indicati atti posti in essere dal Comune avrebbe potuto impedire la formazione del silenzio significativo sull’istanza. E questo già per la decisiva quanto assorbente ragione che, come l’originaria ricorrente non ha mancato di sottolineare, tutta la corrispondenza intercorsa tra le attuali litiganti è intervenuta solo oltre la scadenza del termine fissato dalla legge per la conclusione del procedimento, di riflesso rilevante anche per la formazione del silenzio-assenso.

E’ appena il caso di ricordare, infatti, che l’art. 20 della legge n. 241/1990 qualifica il silenzio dell’Amministrazione competente come equivalente di un provvedimento di accoglimento della domanda per il solo fatto che la stessa Amministrazione non abbia comunicato all’interessato, nel termine di cui all’ art. 2 della stessa legge, un provvedimento di diniego, né indetto una conferenza di servizi ai sensi del comma 2.

L’esposizione fatta lascia anche comprendere che la soluzione favorevole all’originaria ricorrente non muterebbe quand’anche in luogo del termine procedimentale generale di trenta giorni si reputasse applicabile, come opinato dalla difesa comunale nella sua replica, quello di novanta giorni.

Risulta pertanto privo di fondamento l’assunto comunale che la corrispondenza avutasi tra le parti, oltretutto di natura interlocutoria, e neppure giustificata da esigenze istruttorie o necessità tecniche, avrebbe reiteratamente interrotto il termine per la conclusione del procedimento.

Si rivela inoltre corretta, per converso, l’osservazione del privato che in nessuno degli atti posti in essere dal Comune sarebbe possibile rinvenire nemmeno gli estremi di un ipotetico atto di autotutela teso a ritirare l’assenso formatosi per silentium sulla richiesta più volte detta: intervento in autotutela che per evidenti ragioni non potrebbe identificarsi, in particolare, in un mero certificato di destinazione urbanistica, come quello dell’8 aprile 2015, per sua natura insuscettibile di produrre effetti giuridici innovativi.

La relazione depositata dal Comune in adempimento dell’istruttoria ha infine chiarito, oltretutto, che la deliberazione consiliare n. 85/2013 non ha avuto alcun tipo di concreto seguito, nel senso che il regime dell’area di proprietà della PARCO MEDITERRANEO, benché il nuovo atto d’indirizzo consiliare ne avesse promosso una riclassificazione, non è stato poi effettivamente modificato.

8d Solo per completezza, pertanto, si aggiunge a questo punto che risulta fondata anche la domanda ulteriormente subordinata della società tesa all’accertamento della fondatezza della propria pretesa sostanziale di accedere alla proroga del termine del quale si è detto, ai sensi dell’art. 31 comma 3 C.P.A., dal momento che il dirigente comunale all’uopo competente con la propria compiuta istruttoria culminata nel parere favorevole emesso il 28 giugno 2013 aveva già accertato, nella vicenda, l’esistenza dei presupposti per accordare in concreto la proroga richiesta, con ciò già esaurendo i margini di discrezionalità configurabili nella vicenda in capo all’Amministrazione, e non aveva provveduto in conformità per la sola ragione di essere incorso nell’errore di ritenere che la determinazione, pur meramente gestoria, esigesse una volizione propria dell’organo consiliare.

9 In conclusione, per la parte della controversia che residuava da decidere dopo la sentenza parziale n. 251/2017 le richieste della PARCO MEDITERRANEO devono dunque essere accolte.

Le spese processuali del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti in causa per la reciprocità della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti in epigrafe, per quanto rimaneva da decidere dopo la sentenza parziale n. 251 del 2017, e ulteriormente riformando la sentenza di primo grado, accoglie il ricorso introduttivo nella parte in cui con questo era stata dedotta l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di proroga della s.r.l. Parco Mediterraneo.

Compensa tra tutte le parti in causa le spese processuali del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Deodato, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Giuseppe Barone, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Nicola Gaviano

Carlo Deodato

IL SEGRETARIO