Mozione della Lega in Consiglio comunale a Messina per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato in Cassazione per i fatti verificatisi presso il proprio esercizio commerciale, nel corso di una rapina che ha “profondamente segnato la sua vita personale e professionale”.
I consiglieri Cosimo Oteri ed Amalia Centofanti ribadiscono come l’articolo 87 della Costituzione attribuisca esclusivamente al Presidente della Repubblica il potere di concedere la grazia, quale atto individuale di clemenza esercitato secondo la procedura prevista dalla legge.
“Chiediamo al Consiglio comunale – affermano Oteri e Centofanti – di esprimere un indirizzo politico e formulare un appello istituzionale al Capo dello Stato, nell’ambito delle sue prerogative e secondo le procedure previste dalla legge, per valutare la possibilità di concedere la grazia a Mario Roggero. Riteniamo fondamentale – aggiungono – sostenere chi vive del proprio lavoro e chiede una maggiore tutela per commercianti, artigiani ed esercenti che quotidianamente operano in contesti esposti al rischio della criminalità. La richiesta di grazia non costituisce una contestazione della sentenza definitiva né un giudizio sull’operato della magistratura, ma un invito a valutare, nell’ambito di un istituto previsto dalla Costituzione, gli aspetti umani, personali e sociali della vicenda”.
Questo il parere di Francesco Gatti, Avvocato del Foro di Perugia, sull’eventuale grazia da concedere a Mario Roggero dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un articolo che il legale ha pubblicato per il sito online lavaligia,it
Mario Roggero, il gioielliere settantaduenne di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, imputato per l’uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo un assalto al suo negozio, sta per entrare in carcere. La Prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione rigettando il ricorso presentato contro la precedente sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino. Intorno al caso si è scatenata una polemica furiosa, con politici e opinionisti che parlano di una sentenza “ingiusta” e di sanzione pesante verso un uomo che si è solo difeso e argomentano che si sarebbe dovuta applicare la legittima difesa. Ma i fatti, e la legge, raccontano una storia diversa. La decisione dei giudici piemontesi e dei magistrati è giusta e corretta, e un gran lavoro hanno svolto i difensori dell’imputato, capaci di contenere in misura rilevante, una pena che – si vedrà – Roggero non necessariamente sconterà per intero in carcere.
Il caso è tristemente noto: alla fine di aprile 2021 tre rapinatori mascherati, armati di coltello e di una pistola giocattolo, cui era stato occultato il tappo rosso, assaltano la gioielleria di Roggero minacciando lui, la moglie e la figlia. I tre scappano dal retro del negozio e, mentre stavano salendo su un’auto utilitaria (uno era già a bordo, al posto di guida, e due stavano salendo), Roggero li insegue sparando numerosi colpi di pistola: due rapinatori vengono uccisi sul colpo, il terzo resta gravemente ferito. L’intera scena viene ripresa dalle telecamere di servizio e da quelle della vicina filiale delle Poste Italiane.
Roggero viene processato per duplice omicidio volontario, tentato omicidio e porto illegale di armi (la pistola che usava era regolarmente detenuta, ma non poteva portarla per strada). In primo grado la Corte d’Assise di Asti lo condanna a 17 anni; in appello la pena è scesa a 14 anni e 9 mesi, accogliendo l’appello solo in punto di trattamento sanzionatorio.
Perché non è legittima difesa
L’istituto della legittima difesa è presente nel nostro ordinamento dalla metà del 1800 ed è attualmente disciplinato dall’art. 52 c.p. del Codice Rocco del 1930. In breve, la legge stabilisce che non è punibile chi commette un reato (anche grave) perché costretto dalla necessità di difendere se stesso o gli altri da un pericolo immediato e ingiusto, a patto che la difesa sia proporzionata all’offesa. Infatti secondo l’articolo di legge,
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
Anche se questa legge ha subito due importanti modifiche nel 2006 e nel 2019, che ne hanno ampliato i limiti, i suoi requisiti fondamentali non sono cambiati. Se un giudice accerta che si è trattato di vera legittima difesa, l’azione non è più considerata un reato e la persona viene assolta.
Tuttavia, farsi giustizia da soli è un’eccezione che lo Stato concede solo a condizioni severissime. Devono essere presenti, contemporaneamente, tre elementi:
· 1) Il pericolo deve essere attuale: la minaccia deve essere concreta e immediata (sta succedendo in quel preciso istante).
· 2) La reazione deve essere necessaria: non c’era altro modo per salvarsi (ad esempio, non era possibile scappare o barricarsi). La reazione deve essere l’unica strada percorribile.
· 3) Deve esserci proporzione tra offesa e difesa: non si può difendere un bene materiale (come i soldi o un oggetto) uccidendo o ferendo gravemente qualcuno. La proporzione si valuta confrontando il valore dei beni in gioco (es. vita contro vita, o vita contro patrimonio) e i mezzi usati (es. un’arma vera contro una finta).
A ben vedere, nel caso Roggero, come ha correttamente osservato la Corte di Assise di Appello di Torino, mancavano tutti e tre i requisiti della legittima difesa:
· 1) Il pericolo non era attuale. La rapina si era conclusa e i tre rapinatori erano usciti dal negozio e stavano salendo sull’auto per scappare;
· 2) Era ampiamente discutibile la proporzione tra offesa e difesa: come è evidente, i rapinatori stavano rubando dei gioielli (un danno economico), mentre la reazione del gioielliere ha causato la morte di due persone e il ferimento grave di una terza (la vita umana ha un valore giuridico immensamente superiore al denaro). Inoltre, c’è stato uno squilibrio nei mezzi: i rapinatori avevano un coltello e una pistola finta, mentre Roggero ha usato un’arma vera;
· 3) La reazione non era necessaria: se Roggero avesse davvero temuto per l’incolumità sua e dei suoi familiari, avrebbe potuto agevolmente chiudersi dentro il negozio (che aveva porte e vetri blindati) e chiamare le forze dell’ordine, invece di inseguire i ladri in strada per cercare lo scontro.
I video delle telecamere di sorveglianza hanno confermato chiaramente questa dinamica. Per questo motivo, i giudici hanno concluso che non si è trattato di legittima difesa perché mancavano con certezza i requisiti 1 e 3: la rapina era terminata e non c’era più alcun bisogno di sparare per difendersi. La loro decisione è quindi perfettamente in linea con i principi giuridici vigenti nel nostro ordinamento.
Nella foto: il momento in cui il gioielliere Mario Roggero spara dopo la rapina (immagine repubblica.it)
Redazione























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