È il 18 gennaio quando il Tribunale per i minorenni di Catania (Collegio composto dai giudici Zingales, Russo, Gandolfo e Toscano), esaminata la difficile situazione dei  genitori di Michele, decide – su proposta del Pubblico ministero – di inserire il ragazzino di 10 anni (del quale questo giornale si sta interessando con questa inchiesta a puntate), in una “struttura educativa” (Comunità)  “nell’interesse del minore” stesso.

Per l’emissione del verdetto, il Collegio ha richiamato i precedenti decreti con cui il Tribunale per i minorenni – dopo l’affidamento ai Servizi sociali del Comune – aveva disposto l’inserimento del fratello maggiore di Michele in una “struttura educativa terapeutica”, e l’inserimento dello stesso Michele e della sorellina più piccola “in centri di aggregazione e sostegno in regime di semiconvitto, con avvio di attività di tipo istruttorio e di sostegno alla genitorialità”.

La sentenza – si legge – è stata emessa dopo l’esame della relazione che i Servizi sociali del Comune (7 Dicembre 2016) avevano presentato, e della relazione dell’istituto scolastico frequentato da Michele.

La procedura – scrive il Tribunale per i minorenni – è stata avviata su segnalazione delle “gravi condizioni di pregiudizio dei minori determinate dal comportamento del padre, poco affidabile nello svolgimento del ruolo genitoriale, già noto quale genitore di altri minori tutelati dallo stesso Tribunale”; dalla situazione della madre, persona con un “vissuto di istituzionalizzazione”, ed inoltre “particolarmente sofferente a seguito del decesso, nell’estate del 2013, di una figlia di appena due mesi”, per cui viene ritenuta dal Tribunale “incapace, da sola, di gestire i figli”; dalle condizioni del fratello maggiore di Michele (minorenne anche lui) affetto, secondo quanto si legge, da “ritardo mentale di media gravità e disturbo dirompente del comportamento con compromissione significativa dell’adattamento sociale”, motivo per il quale il ragazzino – con decreto d’urgenza del 13 Gennaio 2013 – è stato collocato in una “adeguata struttura educativa terapeutica”.

Nel 2014 – prosegue il Tribunale sulla scorta della relazione presentata dai Servizi sociali del Comune – i genitori dei minori, dopo un periodo di crisi, hanno deciso di separarsi. La madre ha lasciato l’abitazione familiare e si è trasferita a casa del nuovo compagno, mentre il padre è rimasto presso l’abitazione familiare e ha intrapreso una convivenza con un’altra donna. In seguito a questi episodi, i genitori hanno raggiunto l’accordo di far trascorrere ai bambini tre giorni dal padre e tre giorni dalla madre, con l’impegno per quest’ultima di accudire comunque i figli tutte le sere, anche quando sono a casa del padre.

Dalle ulteriori informazioni trasmesse dal Servizio sociale, secondo i giudici, emerge che Michele frequenta la quinta elementare ed è supportato da un insegnante di sostegno, attesa la diagnosi di “deficit cognitivo lieve”. Nonostante la presenza dell’insegnante di sostegno – seguita la sentenza – il minore è stato più volte segnalato a scuola “per i comportamenti oppositivi e aggressivi sia nei confronti dei pari che degli adulti, per il linguaggio scurrile e volgare utilizzato, che ha determinato le lamentele dei genitori dei suoi compagni, nonché per comportamenti pericolosi per sé”.

La madre, dal canto suo – si legge ancora – consapevole della situazione e preoccupata per l’evoluzione negativa delle condizioni del figlio, si mostra collaborativa con i Servizi e con la scuola spiegando che soltanto da poco “Michele” è riuscito ad instaurare un buon rapporto con il suo compagno, mentre lamenta l’assenza del padre naturale considerato che “Michele” le racconta che quando è a casa col padre, questi, anziché dedicare tempo ai figli, trascorre le ore in compagnia di una nuova e giovane compagna.

Inoltre il padre, più volte contattato dal Servizio sociale, non si è mai presentato, “confermando così il suo disinteresse nei confronti dei figli”.

Ecco perché, secondo il Tribunale per i minorenni, il Servizio sociale “ritiene necessario il collocamento del minore presso idonea struttura comunitaria al fine di garantirgli una sana crescita, soluzione condivisa dalla madre del minore”. Motivo per il quale, in conformità al parere espresso dal Pubblico ministero, il Collegio scrive che devono “essere adottati ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore”.

Il quale – si legge nella decisione del Tribunale – presenta delle “problematiche specifiche che sono strettamente connesse alla diagnosi di deficit cognitivo lieve e alla situazione familiare, caratterizzata dalle carenze affettive da parte del padre e dalla incapacità della madre, nonostante gli sforzi profusi, di gestirne i comportamenti”.

“Per il minore – prosegue il Tribunale – l’inserimento in una adeguata struttura educativa appare necessario per ottenere effetti positivi sui suoi disturbi comportamentali e per aiutarlo a raggiungere stabili condizioni di benessere, tenuto conto delle gravi manifestazioni comportamentali assunte a scuola che ancora oggi continua ad avere, nonché dalla incapacità dei genitori di contenere i suoi comportamenti”.

L Orchestra Falcone Borsellino dove Michele, contrariamente a quanto avviene a scuola, ha trovato la sua dimensione e la sua serenità

Secondo il Collegio dei giudici si ritiene che debba essere disposto il collocamento del minore presso la stessa struttura che ha preso in carico il fratello maggiore. Ed inoltre – si legge – qualora strettamente necessario, “anche con l’ausilio della forza pubblica, individuata nel Comando di polizia municipale di Catania e, a scopo preventivo e di salvaguardia, della questura di Catania – Divisione anticrimine – o nel Comando provinciale dei carabinieri territorialmente competente”, che comunque dovrebbero procedere “non in uniforme, assumendo, insieme agli altri operatori incaricati, tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare anche l’incolumità psichica e fisica del minore”, fermo restando che il Servizio sociale “favorisca la comprensione delle ragioni del provvedimento al minore, individuando per l’esecuzione del provvedimento operatori specializzati, scelga modi e luoghi che rendano l’evento il meno traumatico possibile”.

Inoltre il Tribunale “autorizza il minore a rientrare presso l’abitazione della madre ogni fine settimana al termine delle lezioni e sino alla domenica, nonché durante il periodo delle festività pasquali e natalizie”, ed invita il Servizio nazionale di psichiatria infantile di Catania (Snpi), che ha già preso a carico i minori,  a trasmettere una relazione sull’esito dell’attività svolta, entro il 30.03.2017”.

Al momento Michele non risulta ricoverato presso la struttura per minori, in attesa di un’ulteriore decisione del Tribunale.

Luciano Mirone

4^ Puntata. Continua